27/07/2026
Condotta antisindacale
Non costituisce condotta antisindacale l'esclusione delle OO.SS. non firmatarie del CCNL dalle relazioni sindacali dell'informazione e del confronto.
Sulla questione, molto dibattuta e con esiti contrastanti nel panorama nazionale della giurisprudenza di merito, è intervenuto il Tribunale del Lavoro di Messina che, con decreto pubblicato il 24/7/2026, ha rigettato il ricorso per la repressione della condotta sindacale proposto dalla UIL FP e CGIL FP contro l'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina. Le Sigle Sindacali lamentavano l'illegittima esclusione dall'informazione e dal confronto, invocando alcuni precedenti giurisprudenziali di merito. Il Tribunale del Lavoro di Messina ha dato ragione all'Azienda, patrocinata dall'avv. Antonio Lanfranchi, affermando che "l'esclusione denunciata costituisce effetto dell'applicazione di una regola generale e astratta stabilita dalla contrattazione collettiva e non una misura discriminatoria adottata dall'Azienda nei confronti delle organizzazioni ricorrenti" e che l'Azienda si è comunque uniformata alle indicazioni ricevute dall'ARAN, difettando, quindi, "il presupposto oggettivo della condotta antisindacale".
05/04/2024
PONTE SULLO STRETTO
PONTE SULLO STRETTO - PER IL MOMENTO NESSUN ESPROPRIO, MA ATTENZIONE...
L'allarme creato nella cittadinanza dalle notizie circolate sui media in ordine all'imminente avvio delle operazioni di esproprio di centinaia di abitazioni e di terreni occorrenti per i lavori di realizzazione del Ponte sullo Stretto, impone delle precisazioni.
Pur essendo necessario non abbassare la guardia e non sottovalutare la volontà politica di portare avanti la realizzazione del progetto, deve chiarirsi che la pubblicazione dell'elenco delle ditte interessate dagli espropri e dagli asservimenti e dell'avvio del procedimento per la imposizione dei vincoli e per la dichiarazione di pubblica utilità, non è poi così dirompente nell'economia dell'intera procedura come vorrebbe farsi credere. In realtà non cambia nulla per le ditte che erano già incluse nelle 1040 pagine del precedente elenco. Le proprietà indicate in quell'elenco erano già state sottoposte a vincolo nel 2003 e tale vincolo era stato poi reiterato nel 2008 e, da ultimo, in maniera alquanto singolare, a quasi 10 anni dalla scadenza, nel 2002 (con Legge n.197/2022). Nel nuovo elenco (di ben 1526 pagine), sono stati inclusi, a seguito della relazione di aggiornamento del progetto, ulteriori immobili da espropriare o asservire. Per questi ultimi, tuttavia, non vi è ancora alcun vincolo, il vincolo sarà imposto solo se e quando verrà approvato il progetto definitivo da parte del CIPESS. La fase introdotta con la pubblicazione del suddetto elenco è, quindi, quella dell'avvio del procedimento diretto alla imposizione del vincolo e alla dichiarazione di pubblica utilità, ma l'uno e l'altra non potranno intervenire se non in seguito all'approvazione del progetto definitivo. In questa fase è data la facoltà agli interessati di presentare osservazioni nel termine di 60 giorni, facoltà di cui è bene avvalersi al fine di contestare, sotto il profilo tecnico, le scelte operate. Nessun esproprio può, quindi, essere ancora avviato.